L'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali provvede il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che, previo parere del comitato generale per i giochi, puo' avvalersi anche di concessionari per la propaganda delle manifestazioni, nonche' per la distribuzione e la vendita dei biglietti tramite incaricati diversi dalle rivendite di generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, con le modalita' e i criteri di cui ai successivi articoli 7, comma 3, e 8, commi 2 e 3".
Testo vigente dal 9 gennaio 1989
