Il Ministro delle finanze determina la lotteria nazionale a partire dalla quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato cura la relativa gestione. Gli adempimenti relativi alla gestione delle lotterie precedenti sono curati dalla Direzione generale per le entrate speciali secondo le procedure e le modalita' previste dalla precedente normativa. Le somme che residuano sul precedente "Fondo unico di riserva" sono trasferite al "Fondo di riserva delle lotterie nazionali" di cui all'art. 13 del presente decreto.

Testo vigente dal 9 gennaio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562~art16 · fonte del testo