L'art. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Le ricevitorie del lotto e le rivendite di generi di monopolio sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali le vendite dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda. 2. Possono inoltre essere incaricati della vendita:
- a)gli uffici postali;
- b)enti pubblici e privati, nonche' persone fisiche. 3. La vendita dei biglietti tramite gli uffici postali e gli enti pubblici viene effettuata, compatibilmente con le esigenze funzionali dei medesimi, sulla base di convenzioni-quadro da stipulare tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le amministrazioni interessate".
Testo vigente dal 9 gennaio 1989
