L'art. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Le ricevitorie del lotto e le rivendite di generi di monopolio sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali le vendite dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda. 2. Possono inoltre essere incaricati della vendita:

  • a)gli uffici postali;
  • b)enti pubblici e privati, nonche' persone fisiche. 3. La vendita dei biglietti tramite gli uffici postali e gli enti pubblici viene effettuata, compatibilmente con le esigenze funzionali dei medesimi, sulla base di convenzioni-quadro da stipulare tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le amministrazioni interessate".

Testo vigente dal 9 gennaio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562~art6 · fonte del testo