Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2001 al 24 novembre 2007. 301 parole tolte, 9 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile che:

tolto: a) dal momento della deposizione delle uova, hanno soggiornato sul territorio della Comunita' o sono stati importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;

tolto: b) provengono da un'azienda:

tolto: 1) non sottoposta a misure di polizia sanitaria relative ad una malattia dei volatili da cortile;

tolto: 2) non situata in una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedono controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili;

tolto: c) durante il trasporto al macello non sono venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle ed il trasporto non e' avvenuto attraverso una zona dichiarata infetta dalle suddette malattie, salvo che non sia effettuato sulle grandi vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

tolto: d) che sono stati macellati in macelli in cui non e' constatato al momento della macellazione, nessun caso di influenza aviaria o di malattia di Newcastle; le carni fresche sospette di contaminazione nel macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il trasporto sono escluse dagli scambi;

tolto: e) sono contrassegnati conformemente a quanto disposto negli articoli 4 e 5;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: f) LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 30 NOVEMBRE 2000aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. tolto: 431. Sono fatte salve le normative nazionali concernenti le carni:

tolto: a) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale;

tolto: b) contenute in piccoli colli inviati a privati, a condizione che si tratti di spedizioni prive di ogni carattere commerciale;

tolto: c) destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano collegamenti internazionali. aggiunto: 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-30;558~art3 · fonte del testo