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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1998 al 24 novembre 2007. 346 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: In deroga a quanto previsto all'articolo 5, nel caso di una epizoozia della malattia di Newcastle, le carni fresche di volatili da cortile possono essere contrassegnate, conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 503, con il bollo sanitario previsto all'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere a) e b) a detto decreto, a condizione che le carni provengano da volatili da cortile:

tolto: a) originari di un'azienda situata nella zona di sorveglianza prevista all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, con esclusione della zona di protezione di cui allo stesso articolo 9, comma 1, del citato decreto n. 657/1996, azienda per la quale, a seguito dell'indagine epidemiologica, si possa escludere qualsiasi contatto con una azienda infetta;

tolto: b) originari di un branco sul quale, cinque giorni prima della partenza, e' stato effettuato un esame virologico, a sondaggio, su un campione rappresentativo del branco, con esito negativo. La campionatura deve essere effettuata dal veterinario ufficiale;

tolto: c) originari di un'azienda nella quale, a seguito di un esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti la partenza dei volatili, non e' stato rilevato alcun sintomo clinico o indicazioni che possano far sospettare la presenza della malattia di Newcastle;

tolto: d) trasportati direttamente dall'azienda d'origine verso il macello, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). I mezzi di trasporto utilizzati devono essere sigillati dal veterinario ufficiale e puliti e disinfettati prima e dopo ogni trasporto;

tolto: e) esaminati al macello durante la visita ante e post mortem per la ricerca di sintomi della malattia di Newcastle. Il ricorso alle modalita' previste al comma 1, e' segnalato dai veterinari territorialmente competenti al Ministero della sanita' per consentire la successiva informazione degli altri Stati membri e della Commissione europea in sede di comitato veterinario permanente. 3. I criteri generali relativi alle campionature, alla loro frequenza nonche' alle eventuali modalita' da adottare in caso di applicazione di quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti con decisione comunitariaaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-30;558~art5bis · fonte del testo