Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1998 al 24 novembre 2007. 259 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, se non sono destinate ad essere commercializzate come carni fresche negli scambi intracomunitari, le carni fresche di volatili da cortile, non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), primo periodo, possono essere contrassegnate conformemente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, purche' il bollo ivi previsto sia:
tolto: a) contrassegnato in modo che al bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere a) e b)
tolto: del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino leggibili;
tolto: b) sostituito dal bollo unico speciale costituito dal bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, contrassegnato conformemente alla lettera a). Per quanto concerne la detenzione e l'uso degli strumenti di bollatura si applicano le disposizioni dell'allegato I, capitolo X, punto 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982. Le carni di cui al comma 1 devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni destinate agli scambi di carni fresche di volatili da cortile ed essere utilizzate in modo da evitarne l'impiego in prodotti a base di carne destinati agli scambi, salvo che non siano stati trattati conformemente alle disposizioni di polizia veterinaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-30;558~art5 · fonte del testo
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