Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193))
Testo vigente dal 24 novembre 2007
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193))
Testo vigente dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1993 al 24 novembre 2007. 75 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite dall'art. 2 del regolamento che attua la direttiva 90/539/CEE ed in particolare quelle dei volatili da cortili; inoltre si intende per:
tolto: a) carni: tutte le parti dei volatili da cortile idonee al consumo umano;
tolto: b) carni fresche: tutte le carni, comprese quelle confezionate sottovuoto o in atmosfera controllata, che non abbiano subito alcun trattamento per assicurarne la conservazione, se non l'azione del freddo.aggiunto: Art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-30;558~art2 · fonte del testo
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