Art. 3 — Armamento individuale
L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate d'ufficio nominativamente al personale del Corpo di polizia penitenziaria per tutta la durata del rapporto di servizio. L'armamento individuale e' costituito da una pistola di tipo e di modello stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e comunque corrispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 10.
Testo vigente dal 27 gennaio 1993
