L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate d'ufficio nominativamente al personale del Corpo di polizia penitenziaria per tutta la durata del rapporto di servizio. L'armamento individuale e' costituito da una pistola di tipo e di modello stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e comunque corrispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 10.

Testo vigente dal 27 gennaio 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551~art3 · fonte del testo