Art. 16 — Registri di cassa

Nella cassa, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 15 sono custoditi:

  • a)il registro o giornale di cassa sul quale verranno annotate e sottoscritte, dagli agenti responsabili, tutte le operazioni nel momento in cui si compiono. Il registro e' chiuso al termine di ogni giornata con la verifica dell'effettivo fondo cassa esistente;
  • b)un registro dei valori in cui sono descritti i valori in custodia. I singoli movimenti di introduzione e di prelievo devono essere registrati e sottoscritti dagli agenti responsabili. Per le registrazioni di cui al comma 1 e la tenuta delle scritture possono essere utilizzati sistemi elettronici protetti. Al termine di ciascuna giornata in cui sono stati eseguiti i movimenti, devono essere stampate le pagine del registro interessato al movimento che devono contenere l'indicazione del numero progressivo e devono essere sottoscritte dall'agente incaricato.

Testo vigente dal 28 marzo 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550~art16 · fonte del testo