Art. 16 — Registri di cassa
Nella cassa, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 15 sono custoditi:
- a)il registro o giornale di cassa sul quale verranno annotate e sottoscritte, dagli agenti responsabili, tutte le operazioni nel momento in cui si compiono. Il registro e' chiuso al termine di ogni giornata con la verifica dell'effettivo fondo cassa esistente;
- b)un registro dei valori in cui sono descritti i valori in custodia. I singoli movimenti di introduzione e di prelievo devono essere registrati e sottoscritti dagli agenti responsabili. Per le registrazioni di cui al comma 1 e la tenuta delle scritture possono essere utilizzati sistemi elettronici protetti. Al termine di ciascuna giornata in cui sono stati eseguiti i movimenti, devono essere stampate le pagine del registro interessato al movimento che devono contenere l'indicazione del numero progressivo e devono essere sottoscritte dall'agente incaricato.
Testo vigente dal 28 marzo 2000
