Art. 36 — Scritture contabili
Il cassiere tiene:
- a)un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti eseguiti nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;
- b)un registro dei valori e dei titoli in deposito. Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di vaore che non siano di pertinenza degli uffici.
Testo vigente dal 1 agosto 1991
