Art. 11 — Periodo transitorio
Il CVCN e i CV individuano i test da eseguire secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge. Nei primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilita' di imporre le condizioni di cui all'articolo 5 e le prescrizioni di utilizzo di cui all'articolo 8, nonche' di effettuare l'analisi documentale di cui all'articolo 4, il CVCN e i CV possono effettuare test con livello di complessita' crescente nel tempo, secondo un programma contenuto nell'atto di cui all'articolo 5, comma 4.
Testo vigente dal 23 aprile 2021
