Art. 12 — Casi particolari
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge, la valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, strumentale ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e' effettuata secondo le procedure, le modalita' e i termini di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, e di cui al presente decreto.
Testo vigente dal 23 aprile 2021
