Art. 13 — Autocontrollo
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1997 al 24 novembre 2007. 476 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il servizio veterinario controlla l'applicazione delle prescrizioni previste dal presente regolamento e l'adozione delle procedure di autocontrollo da applicare in tutte le fasi della fabbricazione e del confezionamento. Il responsabile dello stabilimento di trattamento o di trasformazione deve predisporre un sistema di autocontrollo basato sui seguenti principi:
tolto: a) identificazione dei punti critici dello stabilimento in funzione dei procedimenti utilizzati;
tolto: b) sorveglianza e controllo, con metodi adeguati, dei punti critici di cui alla lettera a);
tolto: c) prelievo di campioni per le analisi ai fini del controllo dei metodi di pulizia ed eventuale disinfezione e della verifica dell'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento, da effettuarsi in un proprio laboratorio ovvero in un laboratorio esterno, riconosciuto ai sensi dell'articolo 17;
tolto: d) conservazione della documentazione relativa alle lettere a), b) e c) per la presentazione al servizio veterinario. I risultati dei controlli e degli esami sono conservati per almeno due anni salvo per i prodotti a base di latte che non possono essere conservati a temperatura ambiente, per i quali tale termine puo' essere ridotto dal Ministero della sanita' a due mesi a decorrere dalla data di scadenza;
tolto: e) corretta gestione della bollatura sanitaria;
tolto: f) informazione al servizio veterinario in merito all'esito di analisi di laboratorio o di altri casi che rivelino un rischio grave per la salute;
tolto: g) ritiro dal mercato, in caso di rischio immediato per la salute, dei prodotti che, ottenuti in condizioni tecnologiche simili, possono presentare lo stesso rischio; i prodotti ritirati dal commercio devono essere conservati sotto la sorveglianza e la responsabilita' del servizio veterinario finche' non vengano distrutti, utilizzati per fini diversi dal consumo umano o, previa autorizzazione, trattati in modo da garantirne l'innocuita'. Le conseguenti spese sono a carico del responsabile dello stabilimento. Nel caso previsto al comma 2, lettera g), il responsabile dello stabilimento deve dare comunicazione immediata della natura del rischio e delle informazioni necessarie per identificare il lotto al servizio veterinario e, in relazione all'ambito di distribuzione, alla Regione o Provincia autonoma e al Ministero della sanita'. Nel contesto dell'autocontrollo deve essere eseguita periodicamente, secondo le indicazioni e i metodi forniti dall'Istituto superiore di sanita', anche la ricerca dei seguenti residui:
tolto: a) di sostanze ad azione farmacologica;
tolto: b) di sostanze ad azione ormonica;
tolto: c) di sostanze ad azione antibiotica e chemioterapica;
tolto: d) di sostanze ad azione antiparassitaria;
tolto: e) di sostanze detergenti e di alte sostanze nocive tali da alterare le caratteristiche organolettiche del latte o dei prodotti a base di latte o da renderne comunque pericoloso, se non nocivo, il consumo. Il titolare dello stabilimento deve applicare o organizzare un programma di formazione del personale che gli consenta di conformarsi alle condizioni di produzione igienica adattate alla struttura di produzione, a meno che detto personale possegga gia' una qualifica sufficiente sancita da un titolo di studio; il servizio veterinario deve essere associato ala predisposizione e all'attuazione di tale programma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54~art13 · fonte del testo
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