Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 dicembre 1995 al 24 novembre 2007. 296 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Le persone responsabili dello stabilimento e delle navi officina di cui all'art. 7 prendono tutte le misure necessarie affinche', in tutte le fasi della produzione dei prodotti della pesca, siano osservate le disposizioni del presente decreto. A tal fine dette persone procedono ad autocontrolli basati sui seguenti principi:

tolto: a) identificazione dei punti critici, in funzione dei procedimenti di fabbricazione utilizzati;

tolto: b) definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici;

tolto: c) prelievo di campioni per analisi in un laboratorio riconosciuto dal Ministero della sanita', ai fini di controllo dei metodi di pulizia e di disinfezione ed ai fini di verifica dell'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto;

tolto: d) conservazione di una documentazione scritta o registrata in maniera indelebile dei punti precedenti, in vista della loro presentazione al servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio. I risultati dei vari controlli ed esami saranno, in particolare, conservati durante un periodo di almeno due anni. Ai fini dell'esecuzione delle analisi di cui al comma 2, lettera c) gli stabilimenti e le navi officina di cui all'art. 7, ove non dotati di proprio laboratorio, devono indicare il laboratorio riconosciuto del quale intendono servirsi. I laboratori annessi agli stabilimenti e alle navi officina costituiscono parte integrante dei medesimi ed il loro riconoscimento viene effettuato in base alla procedura dell'art. 7. Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanita. Qualora i risultati degli autocontrolli o qualsiasi informazione di cui dispongono le persone responsabili di cui al comma 1 evidenziano o fanno sospettare l'esistenza di un rischio sanitario, il servizio veterinario della unita' sanitaria locale adotta le misure appropriate a tutela della salute pubblica. Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007 N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;531~art6 · fonte del testo