Art. 6 — Abrogazione di norme
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata:
- a)l'articolo 211, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- b)gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
- c)l'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, cosi' come sostituito dall'articolo 20, comma 5, secondo capoverso, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- d)il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, cosi' come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9.
Testo vigente dal 23 marzo 1998
