Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. ((sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano-Malles gia' di proprieta' della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni gia' intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento e' effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e successive modificazioni)). La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato. L'esercizio delle attribuzioni in materia di linee ferroviarie in concessione rimane di competenza dello Stato fino al 31 dicembre 1988. Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni, per il ripianamento dei deficit di gestione delle societa' concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data. Restano altresi' a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari. Previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, i servizi in atto esercitati dalla gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda vengono trasferiti, per la parte di competenza, alla provincia di Trento, la quale provvedera' all'esercizio delle relative funzioni amministrative mediante intesa con le altre regioni interessate, ovvero mediante gestione comune anche in forma consortile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 8-14 febbraio 1989, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 22/02/1989 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' del comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 2 giugno 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 37/1989

    Ha colpito questo articolo
    14 febbraio 1989

    Gli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale) riservano allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza, di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, rispettivamente per i trasporti ferrotranviari e filoviari, e per le linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali. Le suindicate disposizioni non erano peraltro contenute nel testo del progetto sottoposto all'esame della Commissione paritetica, che, ai sensi dell'art. 107, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 640 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), deve esprimere parere sulle norme di attuazione statutaria. Ma il rispetto dell'esigenza che tale Commissione sia posta in grado di esprimere il proprio avviso sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo si appresta definitivamente ad adottare impedisce al Governo, nel procedimento di formazione delle norme di attuazione statutaria, di adottare modificazioni o aggiunte suscettibili di alterare il contenuto sostanziale della disciplina sulla quale la Commissione abbia gia manifestato il proprio parere, come è invece avvenuto nel caso in esame, con l'introduzione delle suindicate disposizioni, incidenti sul piano della distribuzione delle competenze tra lo Stato ed i soggetti di autonomia. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

    Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale · Art. 11 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 2 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1991 al 2 giugno 2001. 63 parole aggiunte.

Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. aggiunto: sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano-Malles gia' di proprieta' della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni gia' intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento e' effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e successive modificazioni. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;527~art2 · fonte del testo