Al comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano altresi' a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari.". ((Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 19991, Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 57))
Testo vigente dal 4 giugno 1991
