I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario, i cui capolinea sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione, sono adottati dallo Stato previa intesa con la provincia interessata o da quest'ultima previa intesa con lo Stato, a seconda che la stazione a valle e' situata nel territorio di altra regione ovvero in quello provinciale. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario i cui capolinea sono situati nel territorio della provincia di Trento ed in quello della provincia di Bolzano sono adottati dalla provincia nel cui territorio e' situata la stazione a valle, previa intesa con l'altra provincia. Per le linee di trasporto funiviario di cui al presente articolo restano ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 8-14 febbraio 1989, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 22/02/1989 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' del comma 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 37/1989

    Ha colpito questo articolo
    14 febbraio 1989

    Gli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale) riservano allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza, di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, rispettivamente per i trasporti ferrotranviari e filoviari, e per le linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali. Le suindicate disposizioni non erano peraltro contenute nel testo del progetto sottoposto all'esame della Commissione paritetica, che, ai sensi dell'art. 107, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 640 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), deve esprimere parere sulle norme di attuazione statutaria. Ma il rispetto dell'esigenza che tale Commissione sia posta in grado di esprimere il proprio avviso sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo si appresta definitivamente ad adottare impedisce al Governo, nel procedimento di formazione delle norme di attuazione statutaria, di adottare modificazioni o aggiunte suscettibili di alterare il contenuto sostanziale della disciplina sulla quale la Commissione abbia gia manifestato il proprio parere, come è invece avvenuto nel caso in esame, con l'introduzione delle suindicate disposizioni, incidenti sul piano della distribuzione delle competenze tra lo Stato ed i soggetti di autonomia. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

    Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale · Art. 11 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 febbraio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1987 al 23 febbraio 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 8-14 febbraio 1989, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 22/02/1989 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' del comma 3 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;527~art11 · fonte del testo