Per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale senza svolgervi attivita' economiche e' obbligatorio il parere della provincia. I servizi automobilistici di linea internazionali possono svolgere nel territorio provinciale attivita' economica esclusivamente nei capoluoghi di Trento e Bolzano nonche' nelle localita' comunicate dalle province entro il 31 dicembre di ogni anno al ministero dei trasporti. Per la prima applicazione del presente decreto le localita' diverse dai capoluoghi di Trento e Bolzano vanno comunicate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della provincia, i relativi provvedimenti saranno adottati di intensa con il competente organo provinciale. La provincia interessata deve essere sentita per i servizi di comunicazioni e trasporti aerei di linea nazionale o internazionale che facciano scalo nel suo territorio. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Testo vigente dal 28 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;527~art3 · fonte del testo