Art. 13 — Esami e commissioni esaminatrici
Provvedimento abrogato dal decreto 28 settembre 2000, n. 301.
Abrogato dal 9 novembre 2000
Provvedimento abrogato dal decreto 28 settembre 2000, n. 301.
Abrogato dal 9 novembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1996 al 9 novembre 2000. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I partecipanti ai corsi di cui all'art. 11 possono essere sottoposti a valutazione nei limiti e con le modalita' previsti con atto del rettore. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del rettore e, di regola, devono comprendere professori stabili e docenti incaricati, nonche' funzionari della Scuola centrale tributaria, proposti dal direttore amministrativo. A tutti i componenti delle commissioni esaminatrici spetta un compenso forfetario giornaliero pari a quello previsto dall'art. 9, comma 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 28 SETTEMBRE 2000, N. 301
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;526~art13 · fonte del testo
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