Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 novembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 2000 al 28 novembre 2004. 210 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, salvo nel caso di concorsi indetti da enti pubblici non economici, i quali vi provvedono direttamente, e sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Per i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il presidente e' scelto fra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati dello Stato, nonche' tra i professori di prima fascia di universita' statali o equiparate, anche collocati a riposo. Gli altri due o piu' componenti sono scelti fra dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, professori di ruolo di universita' statali o equiparate, anche straniere, nonche' esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;324~art4 · fonte del testo