Art. 1 — Sede e compiti della Scuola centrale tributaria
Provvedimento abrogato dal decreto 28 settembre 2000, n. 301.
Abrogato dal 9 novembre 2000
Provvedimento abrogato dal decreto 28 settembre 2000, n. 301.
Abrogato dal 9 novembre 2000
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1996 al 9 novembre 2000. 344 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La Scuola centrale tributaria, ufficio centrale posto alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, ha sede in Roma. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'addestramento, nonche' all'aggiornamento, del personale dell'Amministrazione finanziaria civile e militare, principalmente mediante l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi, seminari, conferenze ed incontri di studio nelle sedi proprie o in quelle di altri enti pubblici. Promuove e sviluppa, altresi', attivita' di studio e di ricerca su temi di interesse generale riguardanti l'Amministrazione finanziaria; a tal fine, si applicano alla Scuola i commi 2 e 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207. La Scuola, su direttiva del Ministro delle finanze, partecipa alla elaborazione degli studi di settore previsti dalla normativa vigente. A tal fine la Scuola si avvale dell'utilizzo delle strutture e delle risorse alla stessa attribuite, nonche' della possibilita' di stipulare apposite convenzioni, di associarsi e consorziarsi con gli organismi e le modalita' previsti dall'art. 2. La Scuola riferisce periodicamente al Ministro sull'andamento dei lavori. Possono altresi' essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, sia italiani che esteri, di associazioni professionali e di categoria che ne facciano espressa richiesta. In tale caso, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi sono rimborsate dai richiedenti mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese di funzionamento della Scuola centrale tributaria. I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio, a livello centrale e periferico, nonche' presso le sedi esterne, sono istituiti, nell'ambito della programmazione stabilita dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con provvedimento del direttore amministrativo, d'intesa con il rettore ed in conformita' all'attivita' di indirizzo di quest'ultimo. La Scuola istituisce convitti interni per i partecipanti ai corsi, anche nelle sedi periferiche, la cui gestione puo' essere data in appalto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 28 SETTEMBRE 2000, N. 301
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;526~art1 · fonte del testo
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