Art. 20 — Esami e commissioni esaminatrici
Al termine dei corsi previsti nell'art. 19 i partecipanti ai corsi stessi dovranno sostenere una prova d'esame orale. Le votazioni sono espresse in trenta trentesimi; la votazione minima e' di diciotto trentesimi. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore.
Testo vigente dal 14 luglio 1992
