Art. 9 — Accordo procedimentale

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Abrogato dal 12 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1994 al 12 agosto 2006. 227 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Al fine di accelerare le procedure per l'acquisizione dei concerti, intese, pareri, nulla osta previsti dalle norme vigenti in fase di conferimento di titoli minerari e successivi provvedimenti, in base anche alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni competenti ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 8 luglio 1986, n. 349, e 9 gennaio 1991, n. 9, possono sottoscrivere un accordo procedimentale. Al fine di accelerare le procedure connesse all'espressione del giudizio di compatibilita' ambientale di cui all'art. 8 in connessione con le procedure riguardanti il rilascio di titoli minerari il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per i beni culturali e ambientali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sottoscrivono un apposito accordo procedimentale. Le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree naturali sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, ove consentite dai relativi regolamenti e misure di salvaguardia, possono formare oggetto di apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni o gli enti preposti alla gestione delle aree naturali medesime. Tali convenzioni devono tra l'altro assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite nel giudizio di compatibilita' di cui all'art. 8.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;526~art9 · fonte del testo