Art. 6 — Gestione dei fondi
Alle spese di funzionamento del Centro si provvede mediante apertura di una contabilita' speciale, da istituirsi a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al "Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127". La contabilita' speciale e' alimentata mediante mandati, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilita' speciale, tratti sui fondi destinati al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", assegnati al Centro su proposta dell'Autorita', con le modalita' indicate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, richiamato dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le spese, da effettuarsi nei limiti delle somme assegnate con le modalita' di cui al comma 2, sono disposte dal direttore del Centro o da altro funzionario da lui delegato, sulla base del documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima che si intendono seguire nello svolgimento delle attivita' istituzionali. Sugli ordini di pagamento emessi dal direttore del Centro, o dal funzionario da lui delegato, e' apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile dell'ufficio di ragioneria. Le somme versate sulla contabilita' speciale, non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere riportate all'esercizio successivo per effettuare i pagamenti inerenti a spese gia' formalmente programmate, da individuare con provvedimento ricognitivo del direttore prima del termine dell'esercizio. La gestione finanziaria del Centro e' soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti, con le stesse modalita' di assoggettamento al controllo previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, nei confronti dell'Autorita'. A tal fine, il rendiconto del Centro, accompagnato da una relazione illustrativa del direttore, contenente valutazioni sull'attivita' svolta, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati raggiunti, avuto riguardo ai costi sostenuti e ai benefici conseguiti, e' trasmesso al presidente dell'Autorita' per l'effettuazione del controllo previsto dall'articolo 3, comma 3, e per il successivo inoltro alla Corte dei conti, unitamente al rendiconto dell'Autorita'.
Testo vigente dal 27 aprile 1998
