Art. 5 — Personale e struttura operativa
Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale di personale in misura non superiore a cinquanta unita', assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato. In tal caso, il contratto non puo' eccedere la durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Il personale e' selezionato, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita', da un'apposita commissione, nominata dal presidente dell'Autorita' stessa. Il presidente della commissione e', di norma, scelto tra i magistrati ordinari ed amministrativi, nonche' tra gli avvocati dello Stato. La struttura operativa del Centro si articola in aree operative, individuate con provvedimento del direttore da sottoporre ad approvazione dell'Autorita'. L'articolazione delle aree e' disposta in modo che risultino adeguatamente distribuiti, anche con carattere di flessibilita', i compiti indicati all'articolo 2. In relazione a particolari esigenze che non ammettono soluzioni di continuita', il direttore adotta le misure necessarie per assicurare un servizio continuativo e ininterrotto.
Testo vigente dal 27 aprile 1998
