Art. 4 — Il direttore
Il direttore del Centro e' nominato dall'Autorita', su proposta del presidente di quest'ultima, tra esperti di adeguata competenza e professionalita'; se dipendente pubblico, e' collocato fuori ruolo per la durata dell'incarico. Sovrintende all'esecuzione delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, ed e' responsabile del funzionamento del Centro, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, nonche' dei risultati conseguiti. In caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal funzionario responsabile di un'Area di cui all'articolo 5, da lui designato. L'incarico, della durata massima di cinque anni, puo' essere rinnovato o revocato per giusta causa. Con il provvedimento di nomina di cui al comma 1 e', altresi', determinato il trattamento economico, posto a carico del Centro, sulla base delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti di aziende industriali. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 e avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 5, il direttore:
- a)provvede alla direzione e gestione del personale;
- b)predispone annualmente il programma delle attivita' da sottoporre all'approvazione dell'Autorita', nei limiti delle risorse assegnate al Centro con le modalita' previste all'articolo 6, comma 2;
- c)dispone l'acquisizione dei beni, dei servizi e di quant'altro necessario per l'attuazione del programma e la gestione del Centro, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
Testo vigente dal 27 aprile 1998
