Art. 23 — Contabilità speciale

Alle spese di funzionamento del Garante, ivi comprese quelle dell'Ufficio, si provvede mediante apertura di una contabilita' speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Garante. La contabilita' speciale e' alimentata mediante mandati, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilita' speciale, tratti sul fondo di cui all'articolo 33, comma 2, della legge. Alla contabilita' speciale di cui al comma 1 affluiscono anche le somme corrisposte a titolo di pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 33, comma 3, della legge o a qualunque altro titolo in base alle leggi e ai regolamenti. Il Garante puo' stipulare apposita convenzione con soggetti pubblici e privati, al fine di disciplinare, sulla base di criteri di semplicita' e di speditezza, le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 3.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art23 · fonte del testo