Art. 3 — Direzione e controllo dell'Autorità

Nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2, il Centro opera, con autonomia amministrativa, contabile e tecnicofunzionale, sulla base delle direttive e sotto il controllo dell'Autorita'. Alle adunanze dell'Autorita', aventi ad oggetto le direttive previste dal comma 1, puo' essere invitato a partecipare il direttore del Centro, senza diritto di voto. L'Autorita' esercita il controllo sulla gestione del Centro, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al loro eventuale scostamento rispetto ai programmi prefissati, nonche' all'efficienza e all'efficacia della gestione complessiva. Il Centro presenta all'Autorita', entro il 30 maggio di ogni anno, il piano triennale della propria attivita' e, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I dati e le notizie in essa contenuti, previo esame dell'Autorita', concorrono a formare la relazione annuale, presentata dall'Autorita' stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Testo vigente dal 27 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-23;522~art3 · fonte del testo