Art. 5 — Dotazione di personale
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento e a supporto delle attivita' della Commissione tecnica di cui all'articolo 4, il Dipartimento si avvale del contingente di personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 90 del 2014, in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferma restando la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente e' composto da un massimo di venticinque unita' di personale, delle quali cinque con qualifica dirigenziale non generale e venti unita' con qualifica non dirigenziale. Al personale dirigenziale non generale, proveniente da ministeri e, in misura non superiore a due unita', da altre amministrazioni pubbliche sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale non dirigenziale e' proveniente dai ministeri e, in misura non superiore a sette, da altre amministrazioni pubbliche. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il corrispondente personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento puo' avvalersi anche di personale assunto con contratto a tempo determinato e di esperti nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste per i progetti assegnati al Dipartimento, sulla base dell'accordo di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, nonche' di altri eventuali progetti. All'attuazione dei commi 1 e 2 e alle altre spese di funzionamento, pari a euro 1.134.375,00 per l'anno 2016 e a euro 1.512.500,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Testo vigente dal 17 giugno 2016
