Art. 4 — Importo aggiuntivo pensionabile
[1]A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
[2]Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009
[3]Incrementi mensili lordi
[4]Importi mensili lordi
[5]Gradi
[6]Euro
[7]Euro
[8]Tenente Colonnello
[9]13,21
[10]272,29
[11]Maggiore
[12]13,21
[13]272,29
[14]Capitano
[15]13,10
[16]270,03
[17]Tenente
[18]12,99
[19]267,67
[20]Sottotenente
[21]12,55
[22]258,54
[23]1° Maresciallo Luogotenente
[24]12,82
[25]264,23
[26]1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)
[27]12,82
[28]264,23
[29]1° Maresciallo
[30]12,82
[31]264,23
[32]Maresciallo Capo
[33]12,51
[34]257,90
[35]Maresciallo Ordinario
[36]12,29
[37]253,28
[38]Maresciallo
[39]12,08
[40]248,92
[41]Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)
[42]12,25
[43]252,35
[44]Sergente Maggiore Capo
[45]12,25
[46]252,35
[47]Sergente Maggiore
[48]11,98
[49]246,93
[50]Sergente
[51]11,80
[52]243,18
[53]Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)
[54]11,86
[55]244,46
[56]Caporal Maggiore Capo scelto
[57]11,86
[58]244,46
[59]Caporal Maggiore Capo
[60]11,80
[61]243,18
[62]Caporal Maggiore scelto
[63]11,76
[64]242,38
[65]1° Caporal Maggiore
[66]17,41
[67]241,24
[68]1 Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonche' gli incrementi previsti dal comma 1 sono riportati nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le disposizioni vigenti relative all'indennita' operativa di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94
1con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente; b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado; c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado".
D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40
2con decorrenza dal 1 gennaio 2018
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, comma 2, sono incrementate e rideterminate secondo gli importi mensili lordi indicati nella tabella allegata al presente provvedimento.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173
3con decorrenza dal 1 gennaio 2020
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 327,03 per primo luogotenente; b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale; c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale".
D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56
4con decorrenza dal 1 febbraio 2021
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico
D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52
5con decorrenza dal 1 gennaio 2024
Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, che a sua volta modifica l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.
Testo vigente dal 3 maggio 2025
