[1]Categorie di personale
[2]Il personale dell'Istituto e' costituito dal segretario dell'Istituto e dal personale comandato ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Detto personale deve appartenere ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale dell'amministrazione scolastica. L'Istituto, a norma del penultimo comma del richiamato art. 16, puo' avvalersi, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, di persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione, con spese a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico e' deliberato dal consiglio direttivo su proposta del presidente o del segretario e dei responsabili delle sezioni e dei servizi, con le modalita' ed alle condizioni previste dal disciplinare tipo di cui al nono comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. L'Istituto puo' avvalersi altresi' dell'opera di ispettori di cui chiede l'utilizzo al Ministero della pubblica istruzione o per incarico interno alla struttura dell'Istituto o per la collaborazione.
Testo vigente dal 23 dicembre 1987
