[1]Personale comandato
[2]L'istituto si avvale del personale comandato sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo. Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo e' riservato al personale appartenente ai rispettivi ruoli del Ministero della pubblica istruzione e al personale non docente della scuola e dell'Universita' e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli di concetto, esecutivo ed ausiliario. Il comando del personale presso l'Istituto ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Con regolamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato ai diversi uffici, alle sezioni e ai servizi, gli obblighi e l'orario di servizio.
Testo vigente dal 23 dicembre 1987
