[1]Personale comandato

[2]I comandi del personale presso l'Istituto, nell'ambito del contingente dei posti stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con relativo decreto sono proposti al Ministro dal consiglio direttivo sulla base delle risultanze dei concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974. I concorsi risultano distinti a seconda che il personale sia amministrativo (ruolo direttivo, di concetto, esecutivo e ausiliario) o sia appartenente ai ruoli ispettivo, direttivo e docente. Per quanto riguarda la concessione di congedi e aspettative il personale e' sottoposto alla normativa vigente, presso l'amministrazione di provenienza.

Testo vigente dal 22 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515~art13 · fonte del testo