- PERSONALE COMANDATO I comandi del personale presso l'istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro, sono disposti dal Ministero stesso sulla base delle risultanze di concorsi indetti a norma del comma 3o dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, n. 419. Verranno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e decente di ruolo, anche universitario. Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo e' riservato al personale appartenente ai corrispondenti ruoli dell'amministrazione scolastica e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli direttivo, di concetto e qualifiche equiparate della carriera di ragioneria, esecutivo ed ausiliario. Il comando del personale presso l'istituto ha la durata di un direttivo quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Il consiglio stabilisce i criteri per l'espletamento del servizio da parte del personale comandato alle diverse sezioni e servizi.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605~art21 · fonte del testo