Il personale e' comandato presso l'Istituto dal Ministro stesso, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, e sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del comma 3o dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n.419. Vanno indetti concorsi distinti per il personale appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitaria e a quelli del personale amministrativo e ausiliario. Il comando del personale presso l'Istituto ha durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Gli obblighi e gli orari di servizio del personale comandato sono stabiliti con regolamento interno dal consiglio direttivo.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359~art20 · fonte del testo