[1]Valutazione del servizio
[2]La valutazione del servizio prestato presso l'Istituto da: presidente, se comandato presso l'ente; responsabili di sezioni e servizi, se comandati presso l'ente; segretario, se comandato presso l'Istituto; personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, appartenente ai ruoli della scuola anche universitario, comandato ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; personale ispettivo e direttivo appartenente ai ruoli del personale amministrativo comandato ai sensi del precitato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e' effettuata secondo le procedure e dagli organi previsti dalle norme di stato giuridico relative ai ruoli di provenienza degli interessati sulla base degli elementi forniti dal presidente dell'Istituto a seguito di parere del comitato direttivo.
Testo vigente dal 22 dicembre 1987
