Art. 13 — Insegnamenti complementari
Provvedimento abrogato dal decreto 10 maggio 2006, n. 232.
Abrogato dal 29 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal decreto 10 maggio 2006, n. 232.
Abrogato dal 29 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2005 al 29 luglio 2006. 39 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In aggiunta alle materie riportate nei piani di studio potranno essere impartiti insegnamenti complementari, obbligatori o facoltativi, con o senza esame. Tali insegnamenti potranno svolgersi sia durante il periodo di istruzione a terra che durante l'attivita' pratica in mare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 10 MAGGIO 2006, N. 232
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-02;511~art13 · fonte del testo
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