Art. 3 — Corsi
Provvedimento abrogato dal decreto 10 maggio 2006, n. 232.
Abrogato dal 29 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal decreto 10 maggio 2006, n. 232.
Abrogato dal 29 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2005 al 29 luglio 2006. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: In applicazione di quanto dispone l'articolo 1, si effettuano normalmente presso l'Accademia navale i seguenti corsi:
tolto: a) corso normale per allievi, aspiranti e ufficiali allievi;
tolto: b) corsi di istruzione professionale, militare e marinaresca per ufficiali reclutati direttamente a mezzo di pubblico concorso;
tolto: c) corsi allievi ufficiali di complemento;
tolto: d) corsi di perfezionamento professionale per ufficiali dei vari corpi della Marina militare. Lo Stato maggiore della Marina definisce, inoltre, gli altri corsi di istruzione da effettuare annualmente oltre quelli previsti dal presente articolo, tenuto conto della disponibilita' di personale e dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Accademia navale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 10 MAGGIO 2006, N. 232
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-02;511~art3 · fonte del testo
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