Art. 9 — Istruzione
Provvedimento abrogato dal decreto 10 maggio 2006, n. 232.
Abrogato dal 29 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal decreto 10 maggio 2006, n. 232.
Abrogato dal 29 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2005 al 29 luglio 2006. 340 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'istruzione degli allievi e degli ufficiali e' affidata a docenti civili e docenti militari di grado non inferiore a tenente di vascello. I docenti civili sono:
tolto: a) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori appartenenti all'organico dell'istituto o provenienti dalle universita' di Stato;
tolto: b) insegnanti provenienti a domanda dai ruoli del Ministero della pubblica istruzione;
tolto: c) cultori della materia per alcuni insegnamenti specifici. I docenti militari sono ufficiali in possesso dei titoli ritenuti idonei dalla Direzione generale per il personale militare della Marina, sentito il parere dell'Ispettorato scuole della Marina militare. Tutti gli ufficiali di cui agli articoli 7 e 8 possono essere incaricati d'insegnamenti inerenti alle loro conoscenze professionali. La didattica e' organizzata in gruppi d'insegnamento che trattano le varie materie secondo affinita'. L'insegnante militare piu' anziano di ciascuno dei gruppi di insegnamento assume il titolo e la funzione di capo gruppo insegnamento con responsabilita' di coordinamento dell'attivita' di competenza. Per i gruppi di insegnamento composti da soli insegnanti civili il capo gruppo e' designato dal comando su proposta dei membri di ruolo del gruppo. L'assemblea dei professori ordinari propone al comando il proprio rappresentante che viene designato "decano degli insegnanti civili". Responsabile dell'organizzazione didattica e' un capitano di vascello di uno qualunque dei corpi per i quali e' prevista la frequenza del corso normale di cui al precedente articolo 3, col titolo di direttore agli studi, che coadiuva il comandante dell'Accademia nel sovraintendere all'istruzione dei frequentatori. A tal fine il direttore agli studi:
tolto: a) ferma restando la dipendenza organica del comandante in seconda, al quale fa riferimento per le problematiche che rientrano nel coordinamento generale delle attivita' dell'istituto, e' direttamente responsabile nei confronti del comandante dell'Accademia per tutte le attivita' didattiche;
tolto: b) ha alle sue dirette dipendenze un ufficiale superiore segretario agli studi ed un ufficiale superiore, possibilmente di corpo diverso da quello del direttore agli studi, capo ufficio studi e pianificazione didattica;
tolto: c) si avvale, per i problemi che riguardano specificamente i frequentatori dei vari Corpi, dell'ufficiale piu' anziano del relativo Corpo tra quelli inseriti nei gruppi d'insegnamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 10 MAGGIO 2006, N. 232
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-02;511~art9 · fonte del testo
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