Le ispezioni sono effettuate da funzionari civili o militari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, che abbiano esperienza amministrativa contabile, ovvero a carattere tecnico, negli specifici settori d'intervento oggetto dell'attivita' ispettiva. Gli ispettori sono scelti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile tra i nominativi inseriti in appositi elenchi predisposti a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle segnalazioni delle amministrazioni competenti. Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi per specializzazione e devono contenere non meno di 10 nominativi per settore di competenza. L'affidamento degli incarichi deve avvenire a rotazione. Gli elenchi sono aggiornati a cura del Dipartimento della protezione civile ogni tre anni.

Testo vigente dal 5 marzo 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51~art3 · fonte del testo