Nelle ispezioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario gli ispettori verificano la legittimita' dell'azione amministrativa e la sua efficienza, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di contabilita' e della finanza pubblica, ed ogni altro aspetto dell'attivita' che sia all'uopo rilevante, nonche' accertano le disponibilita' di tesoreria e di cassa. Accertano pure che la gestione amministrativa sia condotta in conformita' delle disposizioni e dei rilievi degli organi di controllo e che la resa dei conti avvenga secondo le norme indicate dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Nelle ispezioni tecniche viene effettuato il riscontro di regolarita' degli atti e delle attivita' che comportano in tutto o in parte l'impiego di conoscenze attinenti a specifiche competenze professionali o scientifiche. Le ispezioni possono essere effettuate sia da un solo ispettore che da piu' ispettori con competenze anche di carattere complementare.

Testo vigente dal 5 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51~art7 · fonte del testo