Nelle ispezioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario gli ispettori verificano la legittimita' dell'azione amministrativa e la sua efficienza, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di contabilita' e della finanza pubblica, ed ogni altro aspetto dell'attivita' che sia all'uopo rilevante, nonche' accertano le disponibilita' di tesoreria e di cassa. Accertano pure che la gestione amministrativa sia condotta in conformita' delle disposizioni e dei rilievi degli organi di controllo e che la resa dei conti avvenga secondo le norme indicate dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Nelle ispezioni tecniche viene effettuato il riscontro di regolarita' degli atti e delle attivita' che comportano in tutto o in parte l'impiego di conoscenze attinenti a specifiche competenze professionali o scientifiche. Le ispezioni possono essere effettuate sia da un solo ispettore che da piu' ispettori con competenze anche di carattere complementare.
Testo vigente dal 5 marzo 1993
