Per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo connesse alla organizzazione del sistema di ispezioni, ivi inclusi la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 3, e' istituito presso il Dipartimento della protezione civile un apposito servizio. A capo del servizio di cui al comma 1 viene posto un funzionario del Dipartimento della protezione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, che rimane in carica per un periodo di due anni non rinnovabile.
Testo vigente dal 5 marzo 1993
