Per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo connesse alla organizzazione del sistema di ispezioni, ivi inclusi la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 3, e' istituito presso il Dipartimento della protezione civile un apposito servizio. A capo del servizio di cui al comma 1 viene posto un funzionario del Dipartimento della protezione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, che rimane in carica per un periodo di due anni non rinnovabile.

Testo vigente dal 5 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51~art4 · fonte del testo