Modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi Gli interventi ispettivi di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono svolti dal personale dipendente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «Agenzie», territorialmente competenti, munito della qualifica di ispettore, in conformita' al presente regolamento. Il personale incaricato degli interventi ispettivi, di seguito denominato «personale ispettivo», e' individuato dall'ISPRA e dalle Agenzie, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, tra il personale in possesso di adeguata qualificazione, comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attivita', di almeno sei mesi, per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e di almeno tre anni, per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie di un apposito interpello, rivolto ai dipendenti delle medesime ISPRA e Agenzie, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata. Il personale individuato ai sensi dei commi 2 e 3 segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio, effettuato secondo le modalita' definite dall'ISPRA e dalle Agenzie con propri regolamenti interni, al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore. La qualifica di ispettore cessa per perdita dei requisiti, per rinuncia e per mancata partecipazione all'attivita' di controllo senza giustificato motivo o ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 3. L'ISPRA e le Agenzie nominano, secondo le modalita' definite dai propri regolamenti interni, un responsabile, nell'ambito di ciascuna articolazione organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, fra il personale selezionato ai sensi dei commi 2 e 3. Il responsabile svolge compiti di coordinamento delle attivita' del personale ispettivo e ogni altra funzione individuata dal presente regolamento secondo le modalita' definite dall'ISPRA e dalle Agenzie con propri regolamenti interni.
Testo vigente dal 6 dicembre 2024
