Art. 7 — Operazioni di censimento

Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestivita' ed efficienza, con l'ausilio di sistemi informatizzati; esse si svolgono nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' in conformita' alla normativa in materia di segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di censimento sono svolte in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 3 e nelle circolari emanate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo l5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre l989, n. 322. L'ISTAT, mediante apposita circolare, definisce per alcune unita' giuridicoeconomiche di particolare dimensione o rilevanza procedure differenziate per la raccolta delle informazioni. Al fine di assicurare il monitoraggio ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici regionali dell'ISTAT e gli uffici di statistica delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, un rapporto periodico sull'andamento complessivo dell'attivita' censuaria (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506~art7 · fonte del testo