Art. 19 — Diffusione dei dati di censimento
Collezioni campionarie di dati tratti dai risultati definitivi del censimento sono distribuiti, presso gli uffici di collegamento con il pubblico del Sistema statistico nazionale, secondo le modalita' indicate dall'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le procedure per la diffusione dei dati, di cui al comma 1, sono svolte in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 17 del presente regolamento e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' dagli articoli 13 e seguenti del capo V del regolamento CE n. 322 del 17 febbraio 1997.
Testo vigente dal 6 febbraio 1998
