Art. 10 — Controlli e riepilogo dei dati

Gli uffici di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei dati risultanti dai modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. La incompletezza e gli errori riscontrati devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante altre forme di accertamento. Gli uffici di censimento compilano i rapporti previsti sull'andamento delle attivita' censuarie e i relativi riepiloghi secondo le modalita' indicate dall'ISTAT.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506~art10 · fonte del testo