Art. 10 — Controlli e riepilogo dei dati
Gli uffici di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei dati risultanti dai modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. La incompletezza e gli errori riscontrati devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante altre forme di accertamento. Gli uffici di censimento compilano i rapporti previsti sull'andamento delle attivita' censuarie e i relativi riepiloghi secondo le modalita' indicate dall'ISTAT.
Testo vigente dal 6 febbraio 1998
