[1]Sostituzioni

[2]Alle sostituzioni dei medici confermati, che per qualsiasi motivo si assentino dal servizio, l'U.S.L.provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 2 con priorita' per i medici non titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. Con il rientro del medico titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione. Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'art. 8.

Testo vigente dal 11 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504~art18 · fonte del testo