[1]Sostituzioni
[2]Alle sostituzioni dei medici confermati, che per qualsiasi motivo si assentino dal servizio, l'U.S.L.provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 2 con priorita' per i medici non titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. Con il rientro del medico titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione. Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'art. 8.
Testo vigente dal 11 dicembre 1987
