[1]Trasferimenti

[2]I trasferimenti dei medici da un servizio all'altro entro lo stesso ambito zonale possono avvenire a domanda dell'interessato o d'ufficio, su determinazione delle UU.SS.LL. interessate. I trasferimenti d'ufficio sono a tempo indeterminato o per periodi di tempo non inferiori a dodici mesi; essi devono essere giustificati o dall'opportunita' di unificare in una sola zona le prestazioni del sanitario oppure da concentrazione o soppressione di servizi. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico confermato viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attivita' gia' assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione e' determinato dall'U.S.L. d'intesa con il medico. Avverso i provvedimenti di trasferimento di ufficio e' ammesso motivato ricorso da parte dell'interessato al comitato di gestione dell'U.S.L. entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento di formale comunicazione delle condizioni di trasferimento. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. Il comitato di gestione decide entro il trentesimo giorno dalla ricezione del ricorso. Nel caso di non agibilita' temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'U.S.L. assicura l'utilizzo temporaneo del servizio in altra struttura idonea e comunque senza danno economico per l'interessato. E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 5, primo comma, lettera e).

Testo vigente dal 11 dicembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504~art17 · fonte del testo