[1]Graduatorie

[2]Il personale medico necessario per le attivita' sanitarie di cui all'art. 1 e' tratto dalla graduatoria regionale di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.

Testo vigente dal 11 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504~art2 · fonte del testo