[1]Graduatorie
[2]Il personale medico necessario per le attivita' sanitarie di cui all'art. 1 e' tratto dalla graduatoria regionale di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.
Testo vigente dal 11 dicembre 1987
